Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante operai specializzati con la
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Istituti di custodia preventiva
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Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
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Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
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I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
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Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di
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Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei
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Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono
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I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro
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Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia
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Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali; 2) case di reclusione, per l'esecuzione
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Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per
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Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli
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essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
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per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario; sezioni per l'esecuzione delle
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specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di
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dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.